Art. 38.

      1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. - (Contributo unificato). - 1. È istituito un contributo unificato per ciascun ricorso pari a 30 euro per le controversie di valore inferiore a 2.582 euro, pari a 100 euro per le controversie di valore inferiore a 6.000 euro, pari a 150 euro per le controversie di valore inferiore a 10.000 euro e pari a 200 euro per le controversie di valore superiore a 10.000 euro.
      2. Le modalità di corresponsione del contributo unificato sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».